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Di  Sara De Carli

disabili. Brunetta limita i congedi della legge 104

09 marzo 2010

Potranno usufruire di permessi per assistere persone con handicap solo parenti fino al secondo grado e alternativamente

Il Senato della Repubblica ha approvato in data 3 marzo le nuove norme in materia di riforma della Pubblica Amministrazione contenute nel disegno di legge in materia di lavoro pubblico e privato collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 (n. 1167-B). Tra le novità (vedi una sintesi sul sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione) anche modifiche alla legge 104/1992 sui permessi per l'assistenza di disabili. Ecco l'estratto sul tema. 

Permessi, congedi e assistenza a familiari con handicap (Art. 23-24)
Importanti novità riguardano anche le norme per congedi, malattia e permessi (anche quelli volti a favorire l’assistenza dei portatori di handicap). E’ infatti prevista la delega al Governo (da attuare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato) ai fini del riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi spettanti ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato secondo i principi e i criteri espressamente richiamati.

Relativamente ai permessi per l’assistenza ai portatori di handicap, viene modificata la legge n. 104 del 1992, limitandone il diritto in relazione al grado di parentela (dal terzo grado si passa al secondo, tranne alcune eccezioni) e riconoscendone la fruibilità in forma alternata a un solo lavoratore dipendente per volta per la stessa persona con handicap in situazione di gravità. La ratio della norma non è quella di colpire la valenza sociale della disciplina di tutela delle persone con handicap ma al contrario quella di razionalizzarne i presupposti e l’utilizzo, contrastando con decisione ogni forma di abuso.

Ed ecco di seguito il testo dell'articolo 24, comma 1. «All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: Il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente».

Leggi il seguito della vicenda:

- Napolitano stoppa Brunetta, 1 aprile 2010

- Anche la legge 104 nel Collegato Lavoro, 29 aprile 2010


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gerarda

29 ott 2011, 16:54

gent redazione,mi chiamo gerarda e sono una coll.scol.sono separata legalmente e vi espongo una domanda che non riesco a capire:nonostante separata ho usufruito della l.104 x assistenza al mio suocero deceduto pochi giorni fa.ho chiesto alla mia scuola di continuarla in quanto assisto anche il mio consorte che dopo la separazione x motivi gravi e' stato dichiarato invalido al 100%,mi e' stato risposto che non ne ho diritto e per me e' un controsenso usufruire la l.104 x un suocero e non x lui ,premetto che e' rimasto solo in quanto i genitori sono deceduti tutti e due.non essendo divorziati siamo ancora marito e moglie?i dottori della commissione medica quando hanno rilasciato i verbali di visita medica mi hanno spiegato che in caso di divorzio non avei piu' potuto usufruire della 104.

 

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Francesco

04 mag 2011, 18:00

Gent redazione, mi scuso per la lunghezza precedente, quindi vi espongo la domanda in maniera più sintetica: può a vostro avviso una azienda "trasferire" in altra sede a 150 Km, anche temporaneamente (1 mese) , un dipendente che gode dei requisiti integrali della legge 104, cioè, assistenza a parente 1° grado disabile grave, e che già fruisce di 3 giorni lavorativi di permesso) ?. Grazie per la risposta Francesco

 

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Francesco

03 mag 2011, 16:51

gentile Sara, mia moglie assiste la madre con handicap grave. Usufruisce pertanto di tre giorni INPS (+ 2 giorni offerti dall'azienda) al mese. Madre e figlia abitano nello stesso comprensorio (condominio), e la madre non è ricoverata. La mia domanda è: dato per scontato che la legge vieta il trasferimento ad altra sede (altra regione, altra città), può tuttavia l’azienda comandare mia moglie ad una missione di servizio della durata continuativa di un mese fuori Roma ? (Pescara, nel nostro caso). E' vero che questo non è trasferimento, tuttavia a mio avviso viene meno la assistenza giornaliera "al di fuori dell'orario di lavoro" che mi pare la legge garantisca comunque, inoltre impone a mia moglie una logistica che rende difficile anche la fruizione dei congedi giornalieri (con i relativi costi, eventualmente a carico di chi?). In definitiva, mia moglie si può rifiutare avendone diritto, oppure ci troviamo di fronte ad una classica situazione valutabile solo in sede giudiziale? Ci sono giurisprudenze in merito? Grazie per un suo chiarimento e cordiali saluti Ing Francesco Mini Roma, mob. 3338532253

 

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SARA

06 apr 2010, 09:30

Gentile Lino, il rinvio alle Camere del “collegato lavoro” deciso nei giorni scorsi dal presidente Giorgio Napoletano di fatto sospende le modifiche alla legge 104/1992 che avrebbero introdotto una serie di restrizioni in materia di permessi lavorativi retribuiti in favore dei familiari delle persone con grave disabilità, di cui si parla in questo articolo. Per il momento, quindi, la normativa di riferimento resta la legge 104, di cui trova il testo integrale sul sito www.handylex.org.

 

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Lino

05 apr 2010, 21:14

sono un dipendente pubblico (forze dell'ordine) affetto da patologia cronica che cosa possso chiedere per il cambio di incarico di lavoro e che congedi posso chiedere al mio comando.

 

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